Cosa è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare?
E’ il DIRITTO degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da suo delegato (es: legale rappresentante- difensore, procuratore, tutore) secondo le modalità stabilite dalla Legge 241/90.
Cosa si può chiedere – Ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti. I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla PA e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata, ed è quindi riconosciuto come DIRITTO poter conoscere:
numero di lotto, nome commerciale, il produttore, la data di acquisto, la data di scadenza, il responsabile del procedimento di conservazione e stoccaggio, i dati della procedura di stoccaggio e conservazione in merito ad ogni singolo vaccino somministrato a nostri figli.
Cosa non si può chiedere – Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:
1. i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi. i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale
2. i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi
3. la documentazione inerente l’attività del Comune diretta all’emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
4. i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
5. i documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato vietato l’accesso con provvedimento
6. i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune
7. i documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune.
8. i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell’art. 60) del Dlgs. 196/2003.
In base a queste informazioni ho pertanto inoltrato la domanda di accesso ai dati amministrativi per conoscere i dati vaccinali (che potete scaricare qui) ed il risultato è stata una inconsueta prova di collaborazione da parte della ASL interessata che, come potete visionare qui nella tutela della privacy, differisce notevolmente dal semplice incomprensibile indecifrabile certificato vaccinale che viene rilasciato ogni volta che viene vaccinato un bambino.
Non è assicurato che il Centro Vaccinale decida di evadere la domanda di accesso agli atti e contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso o in caso di diniego implicito per decorrenza del termine (30 – 90 gg) senza avere ricevuto risposta, nonché in caso di differimento dell’esercizio di accesso, è possibile fare ricorso al TAR (il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di difensore ma rischia di diventare un procedimento lungo e costoso che potrebbe scoraggiare anche i più decisi).